Anche forfettari e minimi devono inviare la dichiarazione dei redditi a zero nel caso in cui non abbiano conseguito ricavi e/o compensi nell'anno oggetto di dichiarazione?
Anche in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo (e da vari punti di vista...) arriva il consueto momento della compilazione della dichiarazione dei redditi ed anche per il 2022 sono stati approvati i relativi modelli da presentare nei termini stabiliti, il 30 Settembre per il modello 730 ed il 30 Novembre per il modello Redditi.
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi al suo articolo 1 esordisce così:
“1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi”.
Quindi ad una prima sommaria lettura qualsiasi soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili è tenuto alla presentazione della dichiarazione anche in mancanza di redditi.
Ma è veramente così per tutti? Proviamo a venirne a capo.
Obbligo dichiarazione dei redditi 2022 per i forfettari inattivi: vale davvero per tutti?
L’articolo 13 dello stesso DpR 600 del 1973 recita:
“Ai fini dell’accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:
- a) le società soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
- d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.
Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20:
- e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell’art. 49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);
- f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all’art. 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;
- g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale ’esercizio di attività commerciali”.
Alla luce di quanto stabilito, quindi, sembra che tutte le partite IVA, anche senza aver prodotto redditi da dichiarare, debbano procedere con l’adempimento. Ma è proprio così?
In effetti la Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ovvero la legge di stabilità 2015, con quanto previsto ai commi dal 54 all’89 del suo articolo 1 ha istituito il cosiddetto regime forfettario che, con alcune modifiche, è tutt’ora vigente con alcune limitazioni per le persone fisiche che, come riporta il comma 54, “hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000”.
Non è questa la sede per evidenziare le caratteristiche salienti di questo istituto, ma è sempre da sottolineare che la sua “convenienza” deve essere attentamente ponderata caso per caso.
Tornando agli obblighi dichiarativi riporto il comma 69 della Legge numero 190 del 2014:
Fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”.
FONTE: INFORMAZIONE FISCALE
DATA: 13/04/2022