Superbonus, proroga a metà nella Legge di Bilancio 2022: non c'è il rinnovo al 2025 anche per i lavori trainati effettuati sulle singole unità in condominio, problematica prevista tra l'altro già attualmente dal Decreto Rilancio. Ad evidenziarlo e la DRE Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 909-1875/2021.
Superbonus, proroga a metà: dal rinnovo dell’agevolazione fino al 2025 restano fuori i lavori trainati effettuati sulle singole unità in condominio.
Ad evidenziare il disallineamento dei termini per accedere al superbonus in caso di lavori trainanti effettuati in condominio e lavori trainati sugli appartamenti che lo compongono è la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna con la risposta all’interpello n. 909-1875/2021.
Una problematica che si evince dalla lettura di quanto attualmente previsto dall’articolo 119 del decreto Rilancio, e per la quale è la stessa Direzione Regionale ad evidenziare la necessità di attendere l’iter di approvazione della Legge di Bilancio 2022 per possibili correttivi.
Superbonus, non c’è la proroga al 2025 per i lavori trainati sulle singole unità
La proroga del superbonus fino al 2025 prevista dalla Legge di Bilancio 2022 e attualmente all’esame del Senato lascia fuori i lavori trainati eseguiti all’interno degli edifici singoli che compongono il condominio.
Un problema previsto però già attualmente, stando alla lettura di quanto previsto dall’articolo 119 del Decreto Rilancio.
La DRE Emilia Romagna dell’Agenzia delle Entrate lo mette nero su bianco, analizzando con la risposta all’interpello n. 909-1875/2021 quanto attualmente previsto dal comma 8-bis, articolo 119 del decreto legge n. 34/2020:
“Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomìni di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023”
Si tratta dei termini ad oggi previsti per la fruizione del superbonus del 110 per cento e, in particolare, per i lavori effettuati sulle parti comuni dei condomini e per quelli eseguite da persone fisiche proprietarie o comproprietarie di fabbricati composti da uno a quattro unità immobiliari.
Ed è partendo dall’analisi normativa che la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate evidenzia i termini differenziati relativi ai lavori trainanti effettuati in condominio e quelli previsti per i lavori trainati eseguiti sulle singole unità immobiliari che compongono lo stesso edificio.
Superbonus, proroga a metà: termini differenziati per lavori trainanti e trainati
Attualmente è possibile fruire del superbonus secondo i seguenti termini:
- per gli interventi trainanti e trainati sulle parti comuni dell’edificio:
- in relazione alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022;
- anche in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nel caso in cui al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
- per gli interventi trainati sulle singole unità immobiliari: in relazione alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022.
Sono queste le scadenze sulle quali fa il punto la risposta all’interpello della DRE Emilia Romagna, ma il disallineamento dei termini per la fruizione del superbonus 110 per cento lo si evince anche dal testo della Legge di Bilancio 2022, che proroga quindi solo parzialmente l’agevolazione fino al 2025.
Nello specifico, sostituendo integralmente quanto previsto dal comma 8-bis, articolo 119 del Decreto Rilancio n. 34/2020, l’articolo 9 del Disegno di Legge di Bilancio 2022 attualmente all’esame del Senato prevede che:
- per i lavori effettuati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (fino ad un massimo di due) per le quali al 30 settembre 2021 è presentata la CILA o se sono state avviate le procedure per l’acquisizione del titolo abilitativo, il superbonus 110 spetta fino al 31 dicembre 2022;
- per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione spetta fino al 2025 nelle seguenti misure:
- 110 per cento fino a 31 dicembre 2023;
- 70 per cento fino al 31 dicembre 2024;
- 65 per cento fino al 31 dicembre 2025;
- per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da contribuenti con ISEE fino a 25.000 euro annui il superbonus del 110 per cento spetterà fino al 31 dicembre 2022;
- per IACP e cooperative è confermato fino a 31 dicembre 2023, a patto che entro il 30 giugno sia effettuato almeno il 60 per cento dell’intervento.
Sulla questione dei termini differenziati previsti per le singole unità che compongono il condominio non si escludono però modifiche, anche considerando che la questione è già stata posta all’attenzione parlamentare.
Il suggerimento della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate è quindi di seguire l’iter di approvazione della Legge di Bilancio 2022, in attesa di possibili correttivi alla norma volti ad uniformare le scadenze per fruire del maxi sconto fiscale.
FONTE: INFORMAZIONE FISCALE
DATA: 10/12/2021