Le novità del decreto antifrode sono una maggiore tutela o un ostacolo? L'estensione di visto di conformità e asseverazione rappresentano un costo in termini di adempimenti che appesantisce le procedure per la maggior parte dei lettori che hanno partecipato all'indagine condotta dalla redazione di Informazione Fiscale.
uperbonus e bonus casa, con le novità introdotte dal decreto antifrode il sistema garantisce una maggiore sicurezza o si arricchisce di ostacoli?
La maggior parte dei lettori di Informazione Fiscale che hanno partecipato all’indagine condotta sul tema non ha dubbi: l’estensione di visto di conformità e asseverazione rappresenta un ulteriore costo in termini di adempimenti che appesantisce le procedure.
Superbonus e bonus casa, le novità del decreto antifrode? Un costo in termini di adempienti per i lettori
Con il decreto antifrode, il DL n. 157 in vigore dal 12 novembre, è stato esteso l’obbligo di ottenere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese per accedere ai benefici del Superbonus e dei bonus casa.
In particolare il nuovo provvedimento ha introdotto una serie di novità riportate di seguito in sintesi:
- l’obbligo del visto di conformità è stato esteso anche all’utilizzo del Superbonus sotto forma di detrazione, tranne nei casi di presentazione della dichiarazione dei redditi direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
- l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese è stato esteso anche per cessione del credito o sconto in fattura legati ad altri bonus casa;
- è stata prevista una sospensione fino a 30 giorni dell’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate in caso di particolari profili di rischio, per effettuare controlli preventivi;
- è stato disposto il potenziamento dell’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e alle cessioni dei crediti per lavori edilizi.
Contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche legate all’edilizia è lo scopo delle novità introdotte. L’origine e l’obiettivo finale delle nuove misure, quindi, è la volontà di costruire un sistema di accesso più sicuro e maggiormente garantito.
Per farlo, però, crescono gli adempimenti. E questo sembra essere l’aspetto più rilevante per gli aspiranti beneficiari del Superbonus e degli altri bonus casa.
Per l’81 per cento dei lettori di Informazione Fiscale che hanno partecipato al sondaggio condotto sul tema, infatti, l’estensione degli obblighi ha un costo alto in termini di procedure.
Secondo i dati del Rapporto annuale sull’impatto degli incentivi fiscali in edilizia del Servizio studi della Camera in collaborazione con il Cresme, anticipati sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 1° dicembre, i lavori realizzati con il Superbonus e tutti gli altri bonus casa disponibili nel 2021 ammontano a 51,2 miliardi di euro. E sono cresciuti, in un anno, dell’82 per cento.
Le cifre esorbitanti non sorprendono più di tanto, così come le ultime scelte del Governo sulle modifiche al meccanismo di accesso.
Durante l’audizione del 6 ottobre al Senato sulla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, infatti, il ministro Daniele Franco dopo essere stato sollecitato dai presenti a fornire risposte sul futuro delle agevolazioni, si era soffermato proprio sul boom del settore, come opportunità e rischio.
Senza lasciare dubbi sulle diverse potenzialità positive dei bonus edilizi, aveva sottolineato:
“il settore delle costruzioni va sostenuto ma non può crescere a dismisura, rischia di creare delle bolle e delle situazioni recessive”.
Anche sulla base di queste considerazioni, il Ministro dell’Economia e delle Finanze aveva annunciato la necessità di fissare una data di scadenza per il Superbonus non troppo lontana nel tempo e di ridurre gradualmente il raggio d’azione.
E le ultime disposizioni vanno proprio in queste direzioni:
- il decreto antifrode prevede un maggiore controllo per evitare distorsioni;
- le novità contenute nella Legge di Bilancio confermano le agevolazioni fiscali legate all’edilizia ma pongono le basi per una riduzione graduale dei benefici.
Come segnalano diversi lettori, però, le complicazioni del DL n. 157/2021 non derivano solo dal contenuto delle novità approvate ma anche dal tempismo dell’entrata in vigore.
Sono tanti i cittadini che negli ultimi mesi del 2021 si stanno affrettando per usufruire delle regole applicabili fino alla fine dell’anno e giocare d’anticipo rispetto ad eventuali restrizioni delle agevolazioni da parte della Legge di Bilancio 2022.
Sono tanti, quindi, i contribuenti e gli operatori del settore che si sono trovati a dover fare i conti con le nuove regole introdotte e con i dubbi rispetto all’estensione di visto di conformità e asseverazione che ne sono derivati
Con le FAQ, risposte a domande frequenti pubblicate il 22 novembre e con la circolare del 29 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i nuovi obblighi partono dal 12 novembre e non hanno efficacia retroattiva.
Resta la difficoltà di inserire, in corsa, un nuovo tassello nel mosaico di regole di accesso al Superbonus e ai bonus casa e nuove voci alla lunga lista di adempimenti necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali legate all’edilizia.
Bonus casa, attestazione di congruità dei prezzi senza SAL o dichiarazione di fine lavori. Ai fini delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura è necessario però che gli interventi siano almeno iniziati. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E del 29 novembre 2021.
Bonus casa, per l'attestazione di congruità dei prezzi non è richiesto alcun SAL e neppure la dichiarazione di fine lavori.
Ai fini dell'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura è necessario però che il sostenimento della spesa trovi quantomeno una giustificazione economica relativamente all'inizio dei lavori.
È questo uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021, che evidenzia la possibilità per i tecnici abilitati di asseverare il rispetto della congruità dei prezzi relativamente a lavori che siano avviati ma non ancora conclusi.
Un'attestazione ex ante che differenzia le regole previste per i bonus casa ordinari da quelle relative al superbonus del 110 per cento.
Bonus casa, attestazione di congruità a lavori almeno iniziati
Anche per i bonus casa diversi dal superbonus, il decreto anti-frodi n. 157/2021 ha previsto l'obbligo di visto di conformità e attestazione della congruità delle spese ai fini dell'accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura.
Come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E del 29 novembre 2021, l'asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati dovrà certificare la congruità della spesa sostenuta, tenuto conto della tipologia di lavori effettuati così come descritti sui documenti di spesa o nei capitolati.
L'asseverazione dovrà quindi accertare che, nell'esecuzione dei lavori, venga rispettato il limite massimo dei costi ammissibili per tipologia di intervento, tenuto conto dei singoli elementi che lo compongono e dell'insieme del progetto.
La circolare, con la quale vengono forniti i primi chiarimenti sui nuovi obblighi legati alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura per i bonus casa, evidenzia la possibilità di agire preventivamente.
Nello specifico, per i bonus edilizi diversi dal superbonus, l'attestazione necessaria per esercitare le due opzioni può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori e della dichiarazione di fine lavori.
FONTE: INFORMAZUIONE FISCALE
DATA: 02/12/2021