Quali sanzioni si applicano in caso di fattura omessa, errata o tardiva? Ecco le istruzioni ed il codice tributo da indicare nel modello F24.
Nell’intervento di oggi analizzeremo la normativa vigente in materia di sanzioni applicabili in caso di fatturazione elettronica errata, incompleta e tardiva.
La normativa vigente impone pesanti sanzioni per le fatture elettroniche inviate in ritardo, con errori, scartate dal Sdi o ancora omesse.
Per esempio, nella risposta all’interpello numero 129/2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la linea rigida dell’amministrazione finanziaria sui termini da rispettare: con il documento, infatti, si precisa che non è possibile spostare in avanti il termine dei 12 giorni in caso di fattura immediata, anche se la scadenza ricorre in un giorno festivo.
Con la previsione dell’ormai trascorso periodo transitorio o di moratoria, gli errori iniziali nella predisposizione e nell’invio telematico della fattura elettronica sono stati considerati in qualche modo fisiologici nel primo anno di applicazione, anche e soprattutto tenendo presente che si è trattato di una vera e propria rivoluzione, non solo tecnologica ma anche organizzativa.
Nell’analisi che segue facciamo il punto su regole, importi e possibilità di ravvedimento operoso delle sanzioni previste per il tardivo o errato invio della fattura elettronica, oltre che sui principali codice errori previsti dall’Agenzia delle Entrate.
Sanzioni fatturazione elettronica 2021: quali importi si rischia di dover pagare in caso di tardiva emissione della fattura?
La fattura elettronica inviata in ritardo, con errori o addirittura omessa può determinare gravi conseguenze per il contribuente, soprattutto in termini di sanzioni.
Sanzioni fatturazione elettronica 2021 previste a regime ovvero a partire dallo scorso 1° luglio 2019, importi diversi a seconda della violazione commessa:
riferimenti normativi essenziali in materia di sanzioni sulla fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata sono quindi:
- l’articolo 6 del decreto legislativo numero 471/1997;
- l’articolo 6 del decreto legislativo numero 472/1997.
A questo proposito, è bene evidenziare che nel caso di violazioni di più obblighi legati alla fatturazione elettronica o alla registrazione le sanzioni si applicano una sola volta, nel rispetto del principio del cumulo giuridico.
Appare opportuno comunque richiamare in questa sede quanto era stato previsto nel corso del periodo di moratoria valido nel 1° anno di applicazione della fattura elettronica.
Sanzioni fatturazione elettronica previste nel periodo transitorio, importi e date diversi a seconda che si tratti di contribuenti IVA mensili o trimestrali:
Le sanzioni di cui sopra o meglio, il meccanismo di riduzione delle sanzioni sulla fatturazione elettronica omessa, tardiva o errata, sono state introdotte in via transitoria dall’articolo 10 del DL 119/2018 per venire incontro alle esigenze di rodaggio del sistema nel suo complesso e sono state applicabili nell’anno di esordio della fattura elettronica sia per le fatture immediate che per quelle differite.
Per l’IVA a debito sulle fatture emesse dallo scorso 1° luglio 2020 le sanzioni previste in caso di fattura elettronica tardiva, omessa o errata sono quelle ordinarie e sintetizzate nella tabella di cui sopra.
Sanzioni fatturazione elettronica 2021 e ravvedimento operoso
Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
In estrema sintesi, giova in questa sede ricordare che l’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:
- 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
- 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
DATA: 10/11/2021
FONTE: INFORMAZIONE FISCALE