Superbonus 110%, il via anche per le spese relative agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche alla scelta dello sconto in fattura e della cessione del credito.
La nuova guida dell'Agenzia delle Entrate supera l'interpretazione letteraria della norma: la Legge di Bilancio 2021 inserisce gli interventi tra i lavori trainanti ma non nell'elenco di quelli per i quali si può scegliere la fruizione indiretta della detrazione.
Superbonus 110%, anche gli interventi agevolabili per la rimozione delle barriere architettoniche possono beneficiare delle opzioni di fruizione indiretta dell’agevolazione: lo sconto in fattura in fattura e la cessione del credito.
L’apertura arriva dalla nuova guida dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 5 febbraio scorso, che contiene tutte le novità in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.
L’Amministrazione finanziaria supera un cortocircuito normativo già spiegato da Barbara Zanardi, collaboratrice de “Il Sole 24 Ore”, durante Telefisco 2021.
La Legge di Bilancio 2021, infatti, è intervenuta per modificare l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 119.
Viene prevista l’estensione anche ai lavori di rimozione delle barriere architettoniche, che possono quindi beneficiare del superbonus 110% e sono considerati interventi trainanti.
Tuttavia non c’è però una parallela modifica dell’articolo 121, che regola la cessione del credito e lo sconto in fattura. La mancata modifica impedirebbe l’utilizzo delle modalità di fruizione indiretta.
Tale lacuna normativa viene appunto superata dall’Agenzia delle Entrate che accorda la possibilità all’unico intervento trainante che sarebbe altrimenti escluso dalla cessione del credito e dallo sconto in fattura.
Superbonus 110%: sì allo sconto in fattura o cessione del credito anche per la rimozione di barriere architettoniche
Per le spese relative agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche potranno essere esercitate le scelte di fruizione indiretta del superbonus 110%.
A prevederlo è la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 5 febbraio 2021.
Il documento contiene tutte le novità sull’agevolazione, da applicare a partire dal 1° gennaio 2021.
L’intervento dell’Amministrazione finanziaria supera il cortocircuito normativo che era stato evidenziato durante il pomeriggio del 28 gennaio al convegno Telefisco 2021.
Nell’incontro sulle principali novità fiscali de “Il Sole 24 Ore”, giunto alla trentesima edizione, ad approfondire il tema erano stati Gian Paolo Tosoni e Barbara Zanardi.
Nella relazione della collaboratrice de “Il Sole 24 Ore” affrontava appunto i meccanismi di cessione del credito e sconto in fattura, regolamentati dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Tale articolo non prevede, in effetti, la possibilità di esercizio dell’opzione per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Le modifiche della Legge di Bilancio 2021 modificano l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio.
Ai lavori trainanti vengono aggiunti tali interventi destinati a persone con disabilità e over 65, così come quelli previsti dal cosiddetto bonus ascensori.
I lavori, a beneficio dei soggetti che rientrano nell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992 e di quelli con età superiore a 65 anni, danno diritto alla detrazione del 110%.
Tuttavia, non è stata inserita una parallela modifica dell’articolo 121: stando all’interpretazione letterale della norma, per tali interventi non sarebbero previste le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Tali scelte sono previste esclusivamente per i lavori ricompresi nelle lettere a) e b) dell’articolo 16-bis del TUIR.
Non si potrebbe dunque scegliere le opzioni di fruizione indiretta della detrazione per le spese riportate nella lettera e), relative ad interventi:
“finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”
La lacuna normativa viene tuttavia superata dall’Agenzia delle Entrate, nonostante restino aperte alcune questioni.
Superbonus 110%: sì allo sconto in fattura o cessione del credito anche per la rimozione di barriere architettoniche
Nonostante l’intervento dell’Agenzia delle Entrate, che recupera un’apparente dimenticanza, restano alcuni nodi da sciogliere.
L’interpretazione estensiva è in linea con quanto previsto dal quadro normativo nel complesso: gli interventi di rimozione di barriere architettoniche sarebbero stati gli unici lavori trainanti ad essere esclusi dalla fruizione indiretta del superbonus 110%.
Inoltre tali interventi, al di fuori della maxi-detrazione, rientrano nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR e possono quindi beneficiare della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Sembrerebbe contraddittorio quindi escludere tali lavori sono nel caso di agevolazione al 110%.
Sono quindi due le principali questioni aperte:
- il limite di spesa, che non viene indicato;
- i requisiti relativi al miglioramento delle due classi energetiche, previsti per i lavori dei commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Probabilmente il limite da considerare è quello di 96 mila euro anche per tali lavori.
Sul secondo punto, invece, rimane una contraddizione in quanto sembra privo di logica richiedere un miglioramento energetico ad interventi per eliminare le barriere architettoniche.
Superbonus 110%: i soggetti che sarebbero stati sfavoriti
Se non ci fosse stato l’intervento dell’Agenzia delle Entrate la norma letterale avrebbe sfavorito tutti i soggetti “obbligati” a scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Le due opzioni di fruizione indiretta dell’agevolazione, infatti, sono alternative al recupero in forma diretta della detrazione.
Di solito la scelta di fruizione indiretta, secondo quanto previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, avviene per una rapida monetizzazione dell’agevolazione o per incapienza del soggetto.
In altre parole sarebbero stati svantaggiati quei soggetti con redditi così bassi da non presentare la denuncia dei redditi o comunque con redditi talmente bassi da non dover pagare l’Irpef.
Tale condizione impedisce di fatto di fruire della detrazione in forma diretta.
In base a quanto previsto dall’articolo 11 del TUIR si trovano in tali condizioni:
- i contribuenti che hanno redditi di lavoro dipendente o assimilati, e dichiarano un reddito complessivo non superiore a 8.174 euro annui;
- i pensionati con pensione fino a 7.500 euro, redditi di terreni fino a 185,92 euro e il reddito della sola abitazione principale.
I soggetti con reddito più basso, se non raggiungono le somme per superare la no tax area, non avrebbero potuto beneficiare dell’agevolazione.
Data di pubblicazione: 10/02/2021
Fonte: Informazione fiscale