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Tassa sulla plastica: cosa prevede la Legge di bilancio 2020

Legge di bilancio 2020: introdotti una tassa sulla plastica monouso e incentivi sulla plastica biodegradabile. Le norme allo studio del Governo

 

 

La Legge di bilancio 2020, istituisce una imposta sul consumo dei Manufatti Con Singolo Impiego (MACSI) che

  • hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari.
  • in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l’impiego anche parziale di materie plastiche, sono costituite da polimeri organici di origine sintetica
  • non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono ideati.

La norma chiarisce subito che l’imposta non è dovuta sui MACSI compostabili e sulle siringhe rientranti tra i dispositivi medici.

Il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria corrisponde al momento della produzione, dell'importazione o introduzione definitiva nel territorio nazionale del manufatto. In pratica l'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale. Il soggetto passivo dell'imposta è:

  • il fabbricante per i manufatti realizzati sul territorio nazionale;
  • il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio della propria attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato per i manufatti provenienti da altri Paesi dell'Unione europea;
  • l'importatore per i manufatti provenienti da paesi terzi.

L'ammontare dell'imposta sul consumo è pari ad 1 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI. L'accertamento dell'imposta avviene sulla base di dichiarazioni trimestrali presentate all'Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce; entro il medesimo termine viene effettuato il versamento dell'imposta dovuta. La norma inoltre prevede che l'imposta sia pagata con F24 e che sia possibile la compensazione con altre imposte e contributi nonché il rimborso qualora l'imposta risulti indebitamente pagata.

Attenzione però, non tutto il male viene per nuocere. La disposizione infatti prevede per le imprese produttrici di MACSI, un credito di imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili. Il credito d'imposta

  • ha un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e può essere concesso entro il limite complessivo di 30 mln di euro per l'anno 2021.
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.
  • non applica i limiti annuali di utilizzo di 250.000 euro e il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili.

Le disposizioni in esame potranno avere effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia dogane e monopoli previsto per febbraio 2020.

Il Governo, dopo le polemiche ricevute, è allo studio di una disposizione più soft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 14/11/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Reddito d'impresa: anche il principio di competenza è derogabile

Possibile deroga al principio di competenza . Un commento alla Corte di Cassazione sentenza n. 15343/2019

 

 

L'indeterminabilità delle componenti negative del reddito d'impresa che, ai sensi del co. 1 dell’art. 75 del D.P.R. 917/1986 (ante D.Lgs. 344/2003, attualmente art. 109 Tuir), consente al contribuente di derogare al generale principio per cui le suddette componenti devono essere imputate all'esercizio di competenza, sussiste non già per il solo fatto che il creditore del contribuente non abbia quantificato la propria pretesa ovvero non abbia emesso la fattura per le prestazioni erogate, ma solo allorché tale quantificazione sia stata impedita da circostanze obiettive, la cui indicazione è posta a carico del contribuente, sul quale incombe l'onere di fornire la prova della certezza e della determinabilità delle componenti negative del reddito.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 15343/2019.(in allegato a questo articolo)

 

Principio di competenza e debiti/crediti indeterminati

Il co. 1 dell’art. 109 del D.P.R. 917/1986 stabilisce che i componenti positivi e negativi del reddito d’impresa, salvo diversa disposizione, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza. Tuttavia, rispetto ai componenti per i quali, nel periodo di imposta, non sia ancora certa l’esistenza o determinabile l’ammontare in maniera equanime, concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano le menzionate condizioni.
Proprio in forza del dettato normativo è possibile, pertanto, sostenere che certezza e obiettiva determinabilità non rappresentano postulati indipendenti che presiedono al conteggio del reddito d’impresa, possedendo altresì una mera natura correttiva del principio di competenza temporale.
Quantunque i due criteri siano connessi dalla congiunzione separativa “o”, si ritiene che gli stessi siano complementari, ovvero debbano sussistere ambedue simultaneamente.
La certezza fa riferimento all’esistenza giuridica del credito o del debito e, tale requisito, non ha nulla a che vedere, pertanto, con la certezza economica rivelata dal pagamento in quanto, differentemente, il criterio di competenza giungerebbe a trasformarsi nel dissimile criterio di cassa. La competenza si alligna nel momento in cui, al termine dell’esercizio, sussista un titolo giuridico certo, in merito al credito o al debito, che genera il componente reddituale.
L’obiettiva determinabilità esclude la rilevanza delle stime, delle valutazioni e delle congetture in quanto devono sussistere parametri certi che rendano astrattamente quantificabile il componente reddituale e, di conseguenza, se i criteri oggettivi di determinazione non sono presenti al termine dell’esercizio, il costo o il ricavo devono essere sospesi e la relativa imputazione rinviata agli esercizi seguenti.
L’art. 109 del D.P.R. 917/1986 si pone l’obiettivo di specificare, in relazione all’imputazione temporale dei componenti del reddito d’impresa che, in termini generali, vale il criterio della competenza, come corretta dai sotto requisiti della certezza e della obiettiva determinabilità (co. 1 dell’art 109 del D.P.R. 917/1986), e che sussistono inoltre delle avvertenze specifiche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (co. 2 dell’art 109 del D.P.R. 917/1986).
Rimangono tuttavia sprovviste di una disciplina enunciata le componenti reddituali differenti da quelle che scaturiscono dalle cessioni di beni o dalle prestazioni di servizi.
Per tutto ciò, il criterio dirimente che deve guidare l’esegeta è, indubbiamente, quello del necessario riferimento alla maturazione piuttosto che alla percezione del componente reddituale.

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 11/11/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Legge di bilancio 2020: cedolare secca al 10%

Legge di bilancio 2020: salva la cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato

 

 

Uno dei primi articoli della Legge di bilancio 2020, almeno secondo il testo bollinato lo scorso 2 novembre dalla Ragioneria dello Stato, contiene un'ottima notizia cioè la proroga della cedolaren secca al 10% per i contratti di locazione a canone concordato. Si ricorda che in generale, la cedolare secca è un regime facoltativo che consente di sostituire l’irpef e le relative addizionali, l’imposta di registro e l’imposta di bollo con il pagamento di un’imposta sostitutiva. Questa facoltà riguarda le persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento di un immobile che danno in locazione fuori dall’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Nel caso in cui il locatore opti per la cedolare secca:

  • il locatore applica sul totale dei canoni di locazione un’imposta sostitutiva;
  • i redditi da locazione non sono più rilevanti ai fini Irpef (ma vanno comunque indicati in dichiarazione ai fini del riconoscimento di benefici collegati al possesso di requisiti reddituali; come per esempio la determinazione dell’Isee). 

Ma andiamo con ordine. L'aliquota prevista per l'imposta sostitutiva cd. cedolare secca "a regime" cioè senza riduzioni, sarebbe del 15% ma nel 2014 era stata ridotta al 10%, e la Legge di Bilancio 2018 aveva prorogato l'aliquota ridotta del 10% anche per il biennio 2018-2019.

Al termine di quest'anno, quindi, l'aliquota sarebbe dovuta tornare al 15%, così il Governo aveva provato una via intermedia : introdurre "a regime" l'aliquota sulla cedolare secca dei canoni concordati al 12,5%. Le polemiche a quel punto erano state molto forti. Così,  ora l'articolo 3 del DDL di Bilancio modifica direttamente l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al fine di ridurre dal 15 al 10% "a regime" la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare: 

  • ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (contratti a canone "concordato"),
  • relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa. 

 

Si ricorda che l'aliquota della cedolare secca da applicare agli affitti a canone libero è , e rimane al 21%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 08/11/2019

Fonte: Fisco e Tasse